Proposta di modifica n. 12.19 al ddl C.3638 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 27/07/10

Al comma 5, alinea, sopprimere le parole:, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, Conseguentemente
al medesimo comma, dopo la lettera
c), aggiungere la seguente:
c-bis)
ai lavoratori che, alla data 30 aprile 2010, abbiano perso il lavoro per motivi indipendenti dalla loro volontà.
dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:
Art. 39-bis. - (Misure fiscali per il settore creditizio). - 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alle forma giuridica degli intermediari.

Art. 39-quinquies. - (Revisione della tassazione sulle rendite finanziarie). - 1. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.
3. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento.