Proposta di modifica n. 9.74 al ddl C.3638 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 27/07/10

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al presente comma non si applica al personale del comparto sicurezza-difesa ed al corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in ragione della riconosciuta specificità lavorativa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). - 1. All' articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.