Proposta di modifica n. 9.33 al ddl C.3638 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 27/07/10

Al comma 1, sostituire le parole: fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, con le seguenti: da promozioni, modificazioni di stato giuridico nonché assunzioni di incarichi o funzioni che prevedano per legge trattamenti economici specifici.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 21.

dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. - (Misure fiscali per il settore creditizio). - 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.