presentato il 27/07/2010 in Assemblea della Camera TestoAlternativoRelatoreMinoranza.
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testo emendamento del 27/07/10
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. (Riorganizzazione ed accorpamento delle province). - 1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il numero delle province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna regione.
2. Nessuna provincia può avere una popolazione inferiore ad un milione di abitanti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentite le province interessate.