presentato il 27/07/2010 in Assemblea della Camera TestoAlternativoRelatoreMinoranza.
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testo emendamento del 27/07/10
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - (Riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni ed incremento delle risorse per le detrazioni fiscali per i carichi familiari e delle risorse del Fondo per l'occupazione). - 1. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2011, per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri, e per un importo complessivo pari a 5 miliardi di euro annui per l'insieme delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2011, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
3. Entro il termine di trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocato un Tavolo straordinario tra il Governo, le regioni e le autonomie locali, composto dalle rappresentanze dei medesimi e finalizzato ad un Accordo interistituzionale da stipularsi entro i successivi quarantacinque giorni, al quale è affidato il compito di verificare i costi di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, al fine di individuare le misure di risparmio e riqualificazione della spesa pubblica e l'equa ripartizione tra i diversi livelli di governo, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio.
4. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:
a) aumento delle detrazioni fiscali per i carichi familiari;
b) aumento delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di garantire ed estendere la fruibilità degli ammortizzatori sociali anche nei confronti dei lavoratori atipici.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 4 in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.