presentato il 27/07/2010 in Assemblea del Senato da Massimo LIVI BACCI (PD) e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 27/07/10
«4. I contratti hanno durata non superiore a un triennio e possono essere rinnovati una sola volta per un triennio, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte da parte di una commissione istituita secondo procedure determinate dal regolamento di ateneo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e composta di almeno tre membri con il compito di procedere alla selezione nella quale sia garantita la maggioranza di professori ordinari appartenenti al settore-scientifico-disciplinare oggetto del bando o, in mancanza di un numero sufficiente, di professori appartenenti al macrosettore corrispondente. I componenti la commissione devono essere per la maggior parte diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto. La commissione deve comprendere almeno un professore non in servizio nell'ateneo».
Conseguentemente,
a) al comma 5, sostituire le parole: «I contratti di cui al comma 4, lettera a), possono» con le seguenti: «Il primo contratto triennale può»;
b) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «I contratti di cui alla lettera b) sono stipulati» con le seguenti: «Il secondo contratto triennale è stipulato»;
c) al comma 6, sostituire le parole: «di contratto di cui al comma 4, lettera b)» con le seguenti: «del secondo contratto triennale»,
d) al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «dei contratti di cui al comma 4, lettera a)» con le seguenti: «del primo contratto triennale di cui al comma 4»;
e) al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «dei contratti di cui al comma 4, lettera b)» con le seguenti: «del secondo contratto triennale».