Proposta di modifica n. 9.302 (testo 2) al ddl S.1905

testo emendamento del 27/07/10

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Il Fondo può essere integrato dai singoli Atenei con una quota dei proventi delle attività conto terzi o con finanziamenti istituzionali.

        1-ter. In tal caso, le Università possono prevedere con appositi regolamenti compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del fondo non derivanti da finanziamenti pubblici e comunque in misura non superiore al 10 per cento dalla commessa o del finanziamento acquisito».