Proposta di modifica n. 49.19 al ddl C.3638 in riferimento all'articolo 49.

testo emendamento del 22/07/10

Sostituire il comma 4-bis con i seguenti:
4-bis. In caso di avvio di nuova attività, l'imprenditore presenta al comune competente per territorio una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
4-bis. 1. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, di apertura di unità locale o laboratorio manifatturiero sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 4-bis gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.
4-bis. 2. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione, rilascia contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.

4-bis. 3. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.
4-bis. 4. In caso di interventi edilizi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge necessitano di denuncia di inizio di attività o di permesso di costruire, la loro realizzazione può essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai sensi del presente articolo.
4-bis. 5. Possono in ogni caso essere immediatamente attivati gli interventi e le attività concernenti l'utilizzo dei servizi presenti nelle aree ecologicamente attrezzate istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.
4-bis. 6. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione di un impianto produttivo siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso strumento non individua aree idonee all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto è conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.
4-bis. 7. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 4-bis. 6 in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 4-bis. 6 e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.
4-bis. 8. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 4-bis. 6 sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 4-bis. 6 non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data della variante, pena la nullità dell'atto di compravendita.
4-bis. 9. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.
4-bis. 10. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.
4-bis. 11. La comunicazione di cui al comma 4-bis. 9 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 4-bis. 10 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.
4-bis. 12. Il comune trasmette immediatamente la documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli.
4-bis. 13. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attività è altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con regolamento del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4-bis. 14. Nei casi di cui al comma 4-bis. 13 il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi, convoca immediatamente una conferenza di servizi, che si svolge in via telematica entro sette giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 4-bis. 13, e che conclude i propri lavori entro i successivi trenta giorni ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4-bis. 15. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 4-bis. 13 senza che siano intervenuti atti interdittivi o cautelari, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.
4-bis. 16. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di individuare le regole tecniche e le modalità operative standardizzate relative all'applicazione degli strumenti procedurali, informatici e telematici previsti dal presente articolo, ai fini dell'adozione delle misure organizzative anche in deroga ad ogni altra disposizione, anche normativa, nazionale, regionale o locale, volte ad assicurare il raccordo e il coordinamento con le norme regolamentari in materia di sportello unico per le attività produttive.
4-bis. 17. In attesa della piena operatività delle norme contenute nel regolamento sullo Sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare una rapida semplificazione dei procedimenti amministrativi la presente disciplina trova immediata applicazione sia nei comuni che si sono dotati dello sportello unico che in quelli sprovvisti.
4-bis. 18. Nei casi di cui al decreto legislativo 25 marzo 2010 n. 59, si applica la denuncia di inizio di attività ad efficacia immediata di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le sole eccezioni previste dal medesimo decreto legislativo. È abrogata ogni preesistente disposizione di legge o regolamento incompatibile. Il Governo entro il termine di un anno della presente disposizione adotta un decreto correttivo volto ad estendere il predetto istituto ad altre attività disciplinate dallo stesso decreto legislativo.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-ter.