Articolo aggiuntivo n. 42.01 al ddl C.3638 in riferimento all'articolo 42.

testo emendamento del 22/07/10

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Rimodulazione dei finanziamenti concessi alle imprese).

1. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700 e successive modificazioni ed integrazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere, entro il 31 dicembre 2010, agli enti concedenti la rimodulazione fino al 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata non superiore a 15 anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.
2. Dalla applicazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato. Gli eventuali oneri della rimodulazione sono a totale carico delle aziende beneficiarie.