presentato il 22/07/2010 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Bruno CESARIO (PT (già IR)) e altri e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 22/07/10
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Introduzione di una imposta sostitutiva sui redditi derivanti da locazione immobiliare per i soggetti che non si avvalgano della denuncia dei redditi sulle persone). - 1. È istituita una imposta sostitutiva del 20 per cento sul valore delle locazioni immobiliari per i soggetti che non percepiscano redditi da lavoro autonomo o godano solo di pensione o non percepiscano altri redditi soggetti a dichiarazione o non si avvalgano di detrazioni o deduzioni. Con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate vengono stabilite, entro 60 giorni, le modalità e le procedure per il versamento dell'imposta su base annuale. Il versamento dell'imposta esonera il contribuente dalla dichiarazione dei redditi da locazione in sede di dichiarazione dei redditi sulle persone.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38-bis, inserire il seguente:
Art. 38-ter. - (Contributo straordinario sulle attività finanziaria e patrimoniali già detenute fuori dal territorio dello Stato, assoggettate alla proceduta di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2010, n. 25). - 1. Sulle somme detenute fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, alle condizioni di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2010, n. 25, è applicata per l'anno 2011 l'aliquota del 5 per cento, a titolo di imposta straordinaria e di solidarietà.
2. L'imposta di cui al comma precedente è versata dall'intermediario, come definito dall'articolo 11, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, che ha adempiuto alla regolarizzazione o al rimpatrio delle somme di cui al comma 1 con le stesse modalità di cui all'articolo 13-bis comma 5 del decreto legge 1o luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Il mancato versamento di cui al comma 1 comporta la revoca dei benefici di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. A tal fine gli intermediari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria i nominativi dei soggetti che non hanno effettuato il versamento dell'imposta straordinaria oggetto del presente articolo