presentato il 22/07/2010 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Bruno CESARIO (Misto) e altri e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 22/07/10
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Introduzione di una imposta sostitutiva sui redditi derivanti da locazione immobiliare). - 1. Il pagamento del corrispettivo derivante dal contratto di locazione o dal contratto di affitto, stipulati tra soggetti privati, è eseguito per tramite di Istituti di credito o di Poste Italiane spa che effettuano, sull'ammontare complessivo del canone incassato, una ritenuta a titolo di imposta, pari al 20 per cento dello stesso.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38-bis, inserire il seguente:
Art. 38-ter. - (Contributo straordinario sulle attività finanziaria e patrimoniali già detenute fuori dal territorio dello Stato, assoggettate alla proceduta di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2010, n. 25). - 1. Sulle somme detenute fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, alle condizioni di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, numero 102, e dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2010, n. 25, è applicata per l'anno 2011 l'aliquota del 5 per cento, a titolo di imposta straordinaria e di solidarietà.
2. L'imposta di cui al comma precedente è versata dall'intermediario, come definito dall'articolo 11, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, che ha adempiuto alla regolarizzazione o al rimpatrio delle somme di cui al comma i con le stesse modalità di cui all'articolo 13-bis comma 5 del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Il mancato versamento di cui al comma 1 comporta la revoca dei benefici di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. A tal fine gli intermediari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria i nominativi dei soggetti che non hanno effettuato il versamento dell'imposta straordinaria oggetto del presente articolo.