Articolo aggiuntivo n. 31.01 al ddl C.3638 in riferimento all'articolo 31.

testo emendamento del 22/07/10

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

1. Per i crediti liquidi, certi ed esigibili vantati a qualunque titolo dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione è ammessa la compensazione con importi dovuti a titolo di imposta dalle medesime nei confronti di qualsiasi amministrazione.
2. Le amministrazioni interessate dalle misure di compensazione provvedono tra di loro alla regolazione contabile.