presentato il 21/07/2010 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Luigi BOBBA (PD) e altri 28 cofirmatari ... [ apri ]
Vedi anche ...
testo emendamento del 21/07/10
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Assegni familiari).
1. Nei casi di perdita o sospensione del lavoro, i lavoratori interessati possono richiedere, anche attraverso trasmissione telematica della domanda, l'adeguamento immediato dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazione, della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, alla classe di reddito presuntiva per l'anno in corso, fatto salvo il ricalcolo a conguaglio dell'assegno stesso.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso all'adeguamento dell'assegno di cui al comma 1».
Conseguentemente, all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: sono adeguate all'importo di euro cinquemila con le seguenti: sono adeguate all'importo di euro mille.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).
1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.