Proposta di modifica n. 11.21 al ddl C.3638 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 21/07/10

Sostituire il comma 16 con i seguenti:
16. A decorrere dal 1o gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono costituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1o gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.
16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per rinvio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.
16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente all'articolo 39, dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:
«4-quinquies. I comuni della provincia de L'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010 anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti. E altresì

autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 201 0, quale contributo ai comuni di cui ai presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».