Proposta di modifica n. 11.12 al ddl C.3638 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 21/07/10

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Il Ministro della salute, con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.), istituisce. presso gli uffici del governo presenti nei capoluoghi di regione, Osservatori regionali sulla salute con compiti di controllo sull'efficacia e l'efficienza delle cure dei Servizi sanitari regionali.
16-ter. I dati raccolti dagli Osservatori di cui al comma 16-bis, confluiscono, tramite Age.na.s., al Ministero della salute che, predisposto un rapporto annuale di cui rende relazione al Parlamento, decide su eventuali provvedimenti conseguenti a scostamenti economici significativi rispetto a un obiettivi fissati effettuato da Age.na.s. delle prestazioni sanitarie e dei dispositivi medici o a scostamenti qualitativi rispetto ai risultati di salute attesi in base ai livelli essenziali di assistenza.
16-quater. Presso gli Osservatori regionali sulla salute è impiegato personale in mobilità dalla pubblica amministrazione secondo le competenze richieste e con modalità selettive curate da Age.na.s..