Proposta di modifica n. 9.38 al ddl C.3638 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 21/07/10

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente: 37-bis. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 1, la lettera f) è soppressa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All' articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-ter.
(Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari).

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.