Proposta di modifica n. 9.36 al ddl C.3638 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 21/07/10

Al comma 30 aggiungere il seguente periodo:

Conseguentemente le relative risorse residue da destinare al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia sono rideterminate in 365 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 e in 119 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio)
.

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.