presentato il 21/07/2010 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Maria Grazia LAGANA' FORTUGNO (Misto) e altri e altri 14 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 21/07/10
Sopprimere il comma 30.
Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).
1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.