presentato il 21/07/2010 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Gian Luca GALLETTI (UDC) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 21/07/10
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di procedere al progressivo ripianamento degli organici, nei confronti del corpo nazionale dei vigili del fuoco sono autorizzate, a decorrere dall'anno 2011, assunzioni di personale operativo mediante l'utilizzo del 95 per cento delle risorse finanziarie già ordinariamente stanziate per i richiami in servizio a tempo determinato del personale volontario dei vigili del fuoco, contestualmente riducendo al 5 per cento il limite di spesa per il richiamo di questi ultimi. Per tali assunzioni si procede utilizzando la graduatoria in vigore relativa alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis.
1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).
1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.