Sub Emendamento n. 0.1.400.11 al ddl C.1415-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 20/07/10

Sostituire la lettera f), con la seguente:
f)
dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
h-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. Quando deve acquisire i dati relativi al traffico telefonico, il pubblico ministero vi procede direttamente ai sensi dell'articolo 256, per qualunque ipotesi di reato e senza necessità di autorizzazione del giudice. L'acquisizione dei dati può essere delegata soltanto ad ufficiali di polizia giudiziaria espressamente indicati nel provvedimento del pubblico ministero e non può essere oggetto di incarico attribuito a consulente tecnico.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 10, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.