presentato il 20/07/2010 in II Giustizia della Camera da Michele Giuseppe VIETTI (UDC) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
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testo emendamento del 20/07/10
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
Art. 268-sexies.
(Avviso a persone non indagate).
1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero dà avviso in piego chiuso ai soggetti, di cui siano note le generalità, che risultino titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero che risultino comunque avere avuto in uso dette utenze, che siano diversi da quelli nei confronti dei quali si procede e che non risultino indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione.
2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata, nonché l'indicazione della facoltà di accedere agli atti relativi e di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni ai sensi dell'articolo 269, comma 2.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per i reati di cui agli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale;
b) se dagli atti di indagine risulti che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati;
c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento.
4. Entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, il soggetto interessato può chiedere di accedere agli atti delle intercettazioni che lo riguardano, al fine di chiedere la distruzione anticipata ai sensi dell'articolo 269, comma 2».