Proposta di modifica n. 1.164 al ddl C.1415-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 20/07/10

Al comma 12, lettera e), sostituire il capoverso «7-bis» con il seguente:
«7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, salvo che non siano necessarie in altri procedimenti ed utilizzabili ai sensi dell'articolo 270. Salvo il caso che precede, il giudice dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni».