Proposta di modifica n. 1.166 al ddl C.1415-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 20/07/10

Al comma 12 lettera c), sostituire il capoverso «7-bis», con il seguente:
«7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti e circostanze non attinenti al procedimento. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni».