Proposta di modifica n. 11.306 al ddl S.2228 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Precluso

testo emendamento del 15/07/10

Sostituire il comma 9 con il seguente:

        «9. A decorrere dall'anno 2011, il prezzo al pubblico dei medicinali dì cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 219/2006, e successive modificazioni, è progressivamente ridotto con un meccanismo automatico proporzionale all'aumento delle quote di mercato di detti medicinali in termini di volumi sulle singole molecole di riferimento. La definizione delle riduzioni di prezzo in funzione delle quote di mercato in termini di volumi progressivamente raggiunte dai medicinali generici all'interno della molecola di riferimento è individuata con apposita delibera dell'AIFA. AI fine di garantire il raggiungimento di tali quote, nel rispetto del principio delle soglie dì appropriatezza prescrittiva di cui al precedente comma 7 lettera b) dei presente decreto, le Regioni, in accordo con l'AIFA, individuano annualmente gli obiettivi prescrittiyi di farmaci generici ed adattano le misure dirette a riconoscere un incentivo ai medici di medicina generale al raggiungimento della quota indicata. Al raggiungimento di dette quote, ottenute dall'aggregazione degli obiettivi stabiliti a livello regionale, i prezzi dei rispettivi medicinali vengono automaticamente ridotti a livello nazionale della percentuale stabilita dall'AIFA. le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto. Le economie derivanti da quanto disposto dal presente comma restano nella disponibilità dei servizi sanitari regionali».