Proposta di modifica n. 2.75 ai ddl C.1151 , C.2505 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 06/07/10

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Le comunità giovanili che intendono iscriversi al registro di cui all'articolo 5 della presente legge si finanziano in parte con quote associative degli iscritti, il cui ammontare e le cui modalità sono stabilite dallo Statuto, in parte con specifici contributi degli enti locali, in parte con donativi di enti e fondazioni e in parte con sponsor che condividono le finalità delle diverse comunità. Il Fondo nazionale per le comunità giovanili sostiene alcune delle iniziative proposte dalle diverse comunità sulla base di appositi bandi di concorso a cui è data la massima comunicazione e assicurata la massima trasparenza, attraverso una apposita commissione di cui fanno parte tre membri dell'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili e tre membri del Dipartimento.