Articolo aggiuntivo n. 39.0.16 al ddl S.2228 in riferimento all'articolo 39.
  • status: Respinto

testo emendamento del 29/06/10

Dopo l'articolo 39, al Titolo III, inserire i seguenti:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base di imponibile Irap)

        1. A decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono trasformati per il 50 per cento del loro importo in crediti di imposta, ad eccezione dei trasferimenti aI settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie della Stato spa al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2011 in 10 miliardi di miliardi di euro.

        2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

        3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi, alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo.

        5. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1º gennaio 2011, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per le leggi incentivanti. ovvero sono destinatari di trasferimenti a fondo perduto di cui al comma 1 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i successivi. All'onere derivante dal presente, comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

        6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese, per il personale dipendente e assimilato fino a concorrenza delle somme corrispondenti a 50 unità di personale dipendente assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 1. I risparmi di spesa eccedenti l'onere di cui al presente comma, concorrono alla definizione dei saldi finanziari per l'anno 2011 e alla riduzione del deficit».