presentato il 29/06/2010 in V Bilancio del Senato da Mario BALDASSARRI (Misto) e altri e altri 13 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 29/06/10
Dopo l'articolo 39, al Titolo III, inserire Il seguente:
«Art. 39-bis.
(Disposizioni in materia di: deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
''Art. 16. - (Deduzione per canone di locazione). 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.
2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
3. Per i soggetti di imposta di cui all'articolo 11, comma 2 e 13 per i quali il reddito imponibile complessivo, dopo l'applicazione della deduzione di cui al comma 1, sia superiore ai limiti fissati nei citati articoli è riconosciuto un ammontare pari alla quota di deduzione che supera i predetti limiti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare'';
b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:
''Art. 16-bis. - (Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale). 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione comunque stipulati ovvero stipulati e rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero per contratti di breve durata o inferiori all'anno solare, e per unità immobiliari anche ammobiliate, sono soggetti, in via opzionale da parte del contribuente, ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali con aliquota del 20 per cento. In caso di più titolari del diritto di proprietà, l'imposta è calcolata sui redditi in proporzione alla quota di proprietà.
2. Per i proprietari ai quali si applica la disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, il reddito imponibile derivante dalla locazione immobiliare concorre a formare il reddito complessivo. Nel caso il reddito complessivo non supera il limite previsto dal citato comma 11, l'imposta sostitutiva non è comunque dovuta. In caso di superamento del limite l'imposta è calcolata applicando l'aliquota sulla quota di reddito imponibile che supera il limite previsto dal comma 2 dell'articolo 11.
3. L'imposta sostitutiva è versata, a titolo definitivo, entro il termine stabilito per il versamento in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2010, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonchè ogni altra disposizione utile ai fini della sua attuazione''.
2. Le disposizioni di cui ai comma 1, lettera b) si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2010 non si tiene conto della deduzione introdotta dal comma 1, lettera a). A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della deduzione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la deducibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la deduzione è fruibile, rispettivamente nel limite di 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000 euro annui.
3. È istituito il Fondo per la deducibilità dei canoni di locazione, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, ai fini dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatta salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai Comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto dei ministro dell'economica e delle finanze è determinato l'ammontare della deduzione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 3, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla deduzione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della deduzione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.
4. Le disposizioni del presente articolo comportano un maggiore onere nel limite di euro. 35 milioni per il 2011 e 1.800 milioni a decorrere dal 2012''».
Conseguentemente all'articolo 8, comma 5, quarto periodo, sostituirete parole: «riducono» con le seguenti: «contengono»; sostituire le parole: «del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla» con le parole: «entro i limiti di importo della».