Articolo aggiuntivo n. 39.0.14 al ddl S.2228 in riferimento all'articolo 39.
  • status: Respinto

testo emendamento del 29/06/10

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di: spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione, contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base di imponibile Irap, deduzione per carichi di famiglia, deduzione del canone di locazione è imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale)

        1. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche Inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) al sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da assicurare che il livello massimo di spesa corrisponda a quello previsto per il 2009. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica quantificata complessivamente in 7 miliardi di euro a decorrere dal 2011 ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 3 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali, A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locai e agli enti previdenziali privatizzati.

        3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, al fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

        4. A decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono trasformati in crediti di imposta, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa al fine di determinare un risparmio di spese valutato a decorrere dal 2011 in 10 miliardi di euro.

        5. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriaIi di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

        6. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle dlsposizioni di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 del presente articolo.

        7. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1º gennaio 2011, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per le leggi incentivanti ovvero sono destinatari di trasferimenti a fondo perduto di cui al comma 4, per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributl che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione dei credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

        8. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato fino a concorrenza delle somme corrispondenti a 50 unità di personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dai presente commi 3 si provvede, fino al limite di 5 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 4 e 5.

        9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

        «Art. 12. - (Deduzioni per oneri di famiglia) – 1. Dal redditto complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n 2) del codice civile, per oneri di famiglia l'Importo di 1.000 euro.

        2. La deduzione di cui ai comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

        3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

        4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui ai comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per Il nucleo familiare di, cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto».

        10. Al maggiore onere derivante dal precedente comma si provvede, a decorrere dal 2011 fino al limite di 8 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1, nonché parzialmente utilizzando i risparmi di spesa di cui ai commi 4 e 5.

        11. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

        «Art. 16 (Deduzione per canone di locazione) – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

        2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

        3. Per i soggetti di imposta di cui all'articolo 11, comma 2 e 13 per i quali il reddito imponibile complessivo, dopo l'applicazione della deduzione di cui al comma 1, sia superiore ai limiti fissati nei citati articoli è riconosciuto un ammontare pari alla quota di deduzione che supera i predetti limiti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

            b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

        «Art. 16-bis. (Imposta sostitutiva sul redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale) – 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione comunque stipulati ovvero stipulati e rinnovati al sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero per contratti di breve durata o inferiori all'anno solare, e per unità immobiliari anche ammobiliate, sono soggetti, in via opzionale da parte del contribuente, ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali con aliquota del 20 per cento. In caso di più titolari del diritto di proprietà, l'imposta è calcolata sui redditi in proporzione alla quota di proprietà.

        2. Per i proprietari ai quali si applica la disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, il reddito imponibile derivante dalla locazione immobiliare concorre a formare il reddito complessivo. Nel caso il reddito complessivo non supera il limite previsto dal citato comma 11, l'imposta sostitutiva non è comunque dovuta. In caso di superamento del limite l'imposta è calcolata applicando l'aliquota sulla quota di reddito imponibile che supera il limite previsto dal comma 2 dell'articolo 11.

        3. L'Imposta sostitutiva è versata, a titolo definitivo, entro il termine stabilito per il versamento in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonchè ogni altra disposizione utile ai fini della sua attuazione».

        12. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma, lettera b), valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2011 e in 1.800 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede, a decorrere dall'anno 2011, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.

        13. Le disposizioni di cui al comma 9, lettera b) si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2010 non si tiene conto della deduzione introdotta dal comma 1, lettera a). A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della deduzione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la deducibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto del seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la deduzione è fruibile, rispettivamente nel limite di 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000 euro annui.

        14. È Istituito il Fondo per la deducibilità dei canoni di locazione, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, ai fini dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatta salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai Comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del Ministro dell'economica e delle finanze è determinato l'ammontare della deduzione singolarmente spettante, fino a concorrenza del Iimite previsto dal comma 3, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla deduzione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della deduzione di cui al comma 11, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.