presentato il 24/06/2010 in V Bilancio del Senato da Rossana Lidia BOLDI (Lega) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 24/06/10
Sopprimere il comma 12.
Conseguentemente, ridurre le dotazioni-di parte corrente ed in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, in maniera lineare per un importo fino a 100 milioni di euro per l'anno 2010.
Conseguentemente, per il triennio 2011-2012 il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 200:3, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le aliquote indicate dai commi 3-quater e 3-quinquies.
Per l'anno 2011 si applicano le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 13,5 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008; pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della, accolta del 2008;
d) 9,9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.
Per l'anno 2012 si applicano le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra ill5 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,5 per cento, suI rincremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.
Restano ferme; a decorrere dal 2013, le aliquote per scaglioni di raccolta stabilite dall'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.