Sub Emendamento n. 1.809/1 dell'emendamento 1.809
al ddl S.1611 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 09/06/2010 in Assemblea del Senato da Donatella PORETTI (PD) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 09/06/10
All'emendamento 1.809, lettera a), sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. L'autorizzazione può essere data, dal giudice che procede, anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. In caso di diniego dell'autorizzazione l'istanza puòessere riproposta dalla parte interessata al presidente della Corte d'Appello che, ricevuti gli atti, decide senza ritardo».