Proposta di modifica n. 1.701 al ddl S.1611 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 09/06/2010 in Assemblea del Senato dalla Commissione.

testo emendamento del 09/06/10

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, sono inseriti seguenti:

        "2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell 'udienza preliminare.

        2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti ètuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis"».