Proposta di modifica n. 1.710 al ddl S.1611 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 01/06/10

Sostituire il comma 40 con il seguente:

«40. Le disposizioni di cui agli articoli 36, 53, 103, 114, 115, 268, comma 7-bis, 329 e 329-bis del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui agli articoli 129 e 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».