Articolo aggiuntivo n. 12.0.3
al ddl S.7 in riferimento all'articolo 12.
presentato il 25/05/2010 in XII Igiene e sanita' del Senato da Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (PdL)
Vedi anche ...
testo emendamento del 25/05/10
Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:
«Art. 12.
(allestimento di preparazioni magistrali)
1. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali orfani per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile».