Articolo aggiuntivo n. 12.0.2 al ddl S.7 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 25/05/10

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di ricorso alla procreazione medicalmente assistita)

        1. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: ''dalla infertilità umana'', sono aggiunte le seguenti: ''e dalla presenza di malattie ereditarie'';

            b) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e la trasmissione di malattie ereditarie'';

            c) all'articolo 13, comma 3, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ad esclusione delle metodiche collegate ad una diagnosi pre-impianto al fine di ottenere gravidanze in assenza di malattie trasmissibili''».