Articolo aggiuntivo n. 12.0.1 al ddl S.7 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 25/05/10

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Defiscalizzazione della ricerca industriale sui farmaci orfani)

        1. Al fine di favorire la ricerca e la produzione di farmaci orfani, è concessa la defiscalizzazione del 23 per cento delle spese sostenute dalle industrie per la ricerca e lo sviluppo i presIdi e di farmaci per la diagnosi e il trattamento delle malattie rare.

        2. Per le industrie che investono in ricerca e sviluppo di farmaci orfani nelle regioni del sud Italia la defiscalizzazione di cui al comma l è concessa nella misura pari al 28 per cento.

        3. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 le industrie inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, ai Ministeri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, il protocollo relativo alla ricerca e allo sviluppo del presidio o del farmaco e la documentazione giustificativa relativa alla malattia rara, o al gruppo di malattie rare, di interesse.

        4. La documentazione di cui al comma 3 è valutata da un'apposita commissione nominata dai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, secondo le modalità indicate da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».