Proposta di modifica n. 10.1 al ddl S.7 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 25/05/10

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Adozione di un Piano nazionale per le malattie rare)

        1. Il Governo, su proposta del Ministro della salute, e in base agli indirizzi generali formulati dal Comitato nazionale per le malattie rare, predispone il Piano nazionale per le malattie rare, sul quale acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto.

        2. Il Piano nazionale per le malattie rare è allegato al Piano sanitario nazionale ed è approvato unitamente ad esso con le procedure fissate dall'articolo l, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

        3. Il Piano ha durata triennale ed è adottato dal Governo entro il30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Piano precedente.

        4. Il Piano può essere modificato nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 2.

        5. Il Piano nazionale fissa i seguenti obiettivi:

            a) assicurare prevenzione, sorveglianza, diagnosi tempestiva, trattamento e riabilitazione ai pazienti con malattie rare;

            b) garantire equo accesso ai servizi socio sanitari a tutti i pazienti con malattie rare sul territorio nazionale;

            c) migliorare la qualità della vita delle persone con malattie rare e dei loro familiari.

        6. Il Piano nazionale indica:

            a) le aree prioritarie di intervento e le azioni necessarie per la sorveglianza delle malattie rare; in particolare ne definisce le modalità di prevenzione e diagnosi precoce, nonché l'accesso al trattamento inclusi i farmaci, i percorsi terapeutici personalizzati, il supporto alla ricerca di base clinica, sociale e di sanità pubblica sulle malattie rare;

            b) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitari e socio-assistenziali per le malattie rare;

            c) le istituzioni responsabili delle specifiche azioni;

            d) la diffusione dell'informazione sulle malattie rare diretta alla popolazione generale e agli operatori socio sanitari, la formazione di medici e figure professionali coinvolte nell'assistenza;

            e) il sistema di monitoraggio e valutazione annuale del Piano nazionale;

            f) la quota di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano medesimo».