Proposta di modifica n. 1.5 al ddl S.7 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 25/05/10

Sostituire il comma 2, con il seguente:

        «2. Il Servizio sanitario nazionale e le Regioni garantiscono i benefici e le speciali tutele di cui alla presente legge ai soggetti affetti dalle malattie rare definite al comma precedente».