Proposta di modifica n. 1.1
al ddl S.7 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 25/05/2010 in XII Igiene e sanita' del Senato da Felice BELISARIO (IdV) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 25/05/10
L'articolo 1, è sostituito dal seguente:
«Art. 1.
(Definizione di malattia rara)
1. Sono definite malattie rare le malattie a rischio di vita o gravemente invalidanti che colpiscono non più di cinque individui su diecimila nell'Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, nonché le malattie inserite nell'elenco previsto dal regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare, di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279.
2. Il Servizio sanitario nazionale garantisce i benefici e le speciali tutele di cui alla presente legge ai soggetti affetti dalle malattie di cui al comma 1».