Ordine del Giorno n. G3.109 al ddl S.2165 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 18/05/10

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2165,

        premesso che:

            il provvedimento in esame costituisce un ulteriore tassello alla complessiva azione di Governo rivolta a fronteggiare la crisi economica attraverso il sostegno al sistema finanziario, al sistema produttivo e alle famiglie;

            le cooperative sociali sono considerate di diritto a «mutualità prevalente»; in base al codice civile sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci;

            il comma 1 dell'articolo Il del decreto legislativo 220/2002 prevede che «Gli enti cooperativi ed i loro consorzi, con un valore della produzione superiore a 60.000.000 di euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio per opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.»;

            gli statuti delle cooperative sociali devono già prevedere un collegio sindacale composto da revisori iscritti nell'apposito albo ed è prevista per questa tipologia di società un'apposita ispezione annuale da parte degli organi di vigilanza facenti capo alle centrali cooperative nazionali;

        impegna il Governo:

            a prevedere, per le sole cooperative sociali, l'aumento degli importi, previsti dal comma 1 dell'articolo 11 del D. Lgs. 220/2002, al di sopra dei quali è obbligatoria al certificazione annuale del bilancio.