Proposta di modifica n. 5.301 al ddl C.3350 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 04/05/10

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per le procedure di dichiarazione di inizio attività (DIA) avviate, in forza di disposizioni regionali dichiarate incostituzionali, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore a 1 MW elettrico, alimentati dalle fonti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i relativi effetti sono salvi a condizione che, alla data del 31 marzo 2010, ricorra una delle seguenti condizioni:
a) gli impianti siano entrati in esercizio;
b) il soggetto interessato abbia concretamente avviato la realizzazione dell'impianto mediante l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente e la stipulazione di contratti per l'acquisizione di tutte le componenti dell'impianto, ovvero, in luogo della stipulazione di detti contratti, la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa.

1-ter. La regione o la provincia competente, se delegata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica l'effettiva sussistenza delle condizioni di cui al comma 1-bis, dandone comunicazione al soggetto interessato ed al Gestore servizi energetici (GSE).