Proposta di modifica n. 30.100 al ddl S.1720 in riferimento all'articolo 30.
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testo emendamento del 29/04/10

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la  seguente:

"a) il comma 2, è  sostituito dal seguente: "L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al periodo precedente, il conducente a cui è stata ritirata la patente può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, per il tempo strettamente necessario e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro ovvero per il ricorrere una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui  all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa: tale periodo, nei limiti del minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed all'entità del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Qualora sia stata accolta l'istanza di cui al periodo precedente, il periodo di sospensione è aumentato di  un numero di giorni pari alle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate; è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura.".