presentato il 27/04/2010 in VI Finanze della Camera da Raffaello VIGNALI (PdL) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
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testo emendamento del 27/04/10
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le regioni o gli enti territoriali competenti, tenuto conto di specifiche esigenze locali ed al fine di facilitare la transazione al nuovo assetto concorrenziale, possono prorogare di 5 anni le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, rispetto alle date di scadenza ivi previste.
2-ter. Le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche ed incassate dai comuni e dallo Stato, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi.
2-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22
dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste.
2-quinquies Al primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 le parole: «, e fino alla concorrenza di esso», sono soppresse.
2-sexies. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata», sono aggiunte le seguenti: «nonché di idonee misure di compensazione territoriale»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, determina, con proprio provvedimento ed entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
8. Le regioni o gli enti territoriali competenti possono anche, al fine di dettare provvedimenti a favore delle zone montane nonché di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, prorogare le concessioni di grande derivazioni d'acqua per uso idroelettrico in vigore alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate dal comma 153 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a condizione che siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo a società per azioni a composizione mista pubblico-privata, partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento è massima complessiva del 40 per cento del capitale sociale dalle province come sopra individuate e/o da società controllate dalla medesime, stante in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, a condizioni immutate per un periodo di sette anni decorrenti dalla data di scadenza delle concessioni previste dalla presente legge ovvero con decorrenza da successive proroghe. La partecipazione delle summenzionate province nelle società a composizione mista prevista dal presente comma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.
d) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni.