presentato il 23/04/2010 in VIII Lavori pubblici, comunicazioni del Senato da Piergiorgio STIFFONI (Lega) e altri e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 23/04/10
La 8a Commissione del Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1720 recante: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»,
impegna il Governo a:
- prevedere che coloro i quali esercitano attività professionali di autotrasporto, all'atto delle sottoscrizione del contratto di lavoro, forniscano il loro consenso a sottoporsi, a campione, ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove atte a rilevare l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- prevedere che il consenso di cui sopra sia fornito attraverso la sottoscrizione di un'apposita clausola contrattuale nella quale sono esplicitate le modalità di svolgimento degli accertamenti e che il diniego o la mancata sottoscrizione di tale clausola costituisca causa di nullità del contratto di lavoro;
- prevedere che il datore di lavoro, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica del dipendente autotrasportatore, sottoponga, a campione, i lavoratori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili;
- prevedere che nel caso in cui gli accertamenti suddetti siano positivi, i soggetti interessati siano tenuti a recarsi presso strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque equiparate per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica;
- prevedere che le strutture sanitarie rilascino al datore di lavoro la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge;
- prevedere che, qualora i primi accertamenti abbiano dato esito positivo e ricorrano fondati motivi per ritenere che il lavoratore abbia assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, il datore di lavoro possa disporre la sospensione del rapporto di lavoro fino all'esito della seconda serie di accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni;
- prevedere che, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di reiterato rifiuto a sottoporsi agli accertamenti previsti, ovvero nel caso in cui i medesimi abbiano dato per due volte esito positivo, il lavoratore sia soggetto al licenziamento per giusta causa ovvero alla revoca del contratto di lavoro.