presentato il 16/02/2010 in I Affari costituzionali della Camera da Giuseppe FALLICA (Misto) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 16/02/10
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Ai fini della migliore funzionalità degli enti locali con particolare riferimento all'efficienza della gestione del servizio idrico integrato, all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c)« adotta con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» e la lettera i), è sostituita dalla seguente: i) esprime parere in materia di servizio idrico integrato, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori»;
b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. A decorrere dal 2010, le spese di funzionamento della Commissione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato. A tale scopo la Commissione determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, assicurando che i relativi costi non vengano posti a carico degli utenti né direttamente né indirettamente. In ogni caso, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti vigilati è fissata in misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, e il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,2 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, si applicano anche alle contribuzioni di cui al presente articolo».