Articolo aggiuntivo n. 2.01 ai ddl C.599 , C.1349 , C.1806 , C.1807 , C.2292 , C.2378 , C.2758 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 04/03/10

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3.
(Accertamenti).

1. Le amministrazioni comunali provvedono all'accertamento della regolarità dei contratti di locazione immobiliare, ivi compresi i contratti di comodato e gli usi gratuiti comunque definiti, mediante sottoscrizione di apposite convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con l'Agenzia delle Entrate, con particolare riguardo ai comuni ad alta densità abitativa, ai comuni turistici o che siano sede universitaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 344, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, dopo le parole: «la comunicazione è effettuata» sono inserite le seguenti: «anche per le cessioni di durata inferiori al mese ed».
3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una banca dati per il monitoraggio e per il controllo degli immobili privati in locazione, alimentata dai dati provenienti dalle dichiarazioni dei redditi, dall'Agenzia delle Entrate, dalle conservatorie dei registri immobiliari, dal catasto dei fabbricati, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dai comuni.