Proposta di modifica n. 4.4 al ddl C.3210 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 23/02/10

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, non si applica per l'anno accademico 2010-2011 ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia per gli ufficiali medici delle accademie militari dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica.