Proposta di modifica n. 4.22 al ddl C.3097 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 09/02/10

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di rendere più efficace l'adempimento dei nuovi compiti connessi all'attuazione del Trattato di Lisbona di cui al presente articolo ed al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6 milioni a decorrere dall'anno 2010, da destinare, quanto a euro 3 milioni, all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e, quanto a ulteriori euro 3 milioni, all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Conseguentemente, all'articolo 10, alinea, sostituire le parole: 4, comma 3 con le seguenti: 4, commi 3 e 6-bis.