presentato il 19/01/2010 in XI Lavoro della Camera da Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) e altri 31 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 19/01/10
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Tracciabilità dei processi produttivi e della regolarità dell'impiego di manodopera).
1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, al sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del codice dei consumo, di cui al decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, che evidenzi o luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.
2. Nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità del processi di lavorazione atte norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.
3. L'impiego dell'indicazione «Made in Italy» è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.
4. Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non abbia i requisiti per l'impiego dell'indicazione «Made in Italy», resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per le politiche europee, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «Made in Italy», di cui al presente articolo, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.
7. L'impresa che violi le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione delta violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.
8. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse reiteratamente si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. Qualora le violazioni siano commesse attraverso attività organizzate, si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.