Proposta di modifica n. 2.237 al ddl C.2936 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 15/12/09

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:
233-bis. L'articolo 18-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis. - (Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi). - 1. Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla medesima data non è stato adottato l'atto di concessione definitivo, il saldo, entro il limite del 90 per cento del contributo provvisorio, viene erogato a seguito di rilascio, da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di un'autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in base agli schemi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico, attestante, fra l'altro, la percentuale di investimento realizzata, i costi sostenuti, la funzionalità dello stesso e il rispetto dei parametri occupazionali. La liquidazione del relativo importo, se spettante, avverrà su richiesta del soggetto responsabile o del responsabile unico che avrà provveduto, per il tramite della banca convenzionata, alla rideterminazione del contributo provvisorio, nel limite del 90 per cento dell'agevolazione concedibile a seguito della predetta determinazione.
2. La liquidazione dell'ulteriore quota del contributo finale, ovvero il recupero delle maggiori somme eventualmente erogate, è disposta dal soggetto responsabile o dal responsabile unico, a seguito dell'adozione del proprio provvedimento di concessione definitiva successivamente alle valutazioni istruttorie della banca convenzionata e, ove prevista, all'acquisizione del verbale di accertamento di spesa.
3. Fatti salvi i casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato già emanato il decreto di nomina della commissione, gli accertamenti di spesa da parte delle predette commissioni ministeriali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore a 500.000 euro.
4. Sugli investimenti agevolati inferiori a 500.000 euro sono disposti, da parte del Ministero dello sviluppo economico o di altro soggetto ad esso subentrante, anche dopo l'adozione del provvedimento di concessione definitiva controlli a campione sulla base di criteri definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
5. Per le iniziative agevolate ai sensi dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati adottati provvedimenti definitivi di concessione dei contributi spettanti o di decadenza dalle agevolazioni, qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, così come determinato dall'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2009, si registri uno scostamento dell'indicatore occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione, il Ministero dello sviluppo economico adotta il provvedimento di revoca totale delle agevolazioni. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali. Ai fini della revoca delle agevolazioni, l'indicatore occupazionale non concorre alla determinazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modificazioni, della media degli scostamenti degli indicatori variabili di cui all'articolo 6 comma 4 del medesimo decreto n. 527 del 1995».
233-ter. Dopo l'articolo 13 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, è aggiunto il seguente:
«Art. 14. - (Disposizioni per facilitare il raggiungimento degli obiettivi per le imprese a prevalente partecipazione femminile). - 1. Per le iniziative agevolate ai sensi della presente legge la data di entrata a regime, qualora non intervenuta nei termini previsti dalla normativa di riferimento di ciascun bando, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, che dovrà produrre alla banca concessionaria idonei elementi di supporto, può essere differita di ulteriori ventiquattro mesi, ferme restando le procedure di calcolo degli indicatori nell'esercizio di regime aggiornato.
2. Per le iniziative agevolate ai sensi della presente legge per le quali non siano stati adottati provvedimenti definitivi di concessione dei contributi spettanti o di decadenza dalle agevolazioni, qualora nell'esercizio a regime, anche se prorogato ai sensi del comma 1 del presente articolo, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione, il Ministero dello sviluppo economico adotta il provvedimento di revoca totale delle agevolazioni. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali".