Proposta di modifica n. 2.235 al ddl C.2936 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 15/12/09

Dopo il comma 233 aggiungere il seguente:
233-bis. Per integrare il finanziamento delle autorità indipendenti di cui ai decreti legislativi 21 aprile 1993, n. 124, 30 giugno 2003, n. 196, 12 aprile 2006 n. 163, e alle leggi 12 agosto 1982, n. 576, 4 giugno 1985, n. 281, 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481, 31 luglio 1997, n. 249 e 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo unico perequativo. Al Fondo perequativo affluiscono tutte le entrate proprie delle autorità indipendenti di cui al primo periodo, stabilite da disposizioni vigenti, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, dalle citate autorità, per essere riassegnate al predetto Fondo. A tal fine il Collegio dei revisori dei conti in sede di approvazione del rendiconto, certifica l'avvenuto versamento al bilancio dello Stato delle entrate proprie di ogni singola Autorità. Il suddetto fondo, con destinazione vincolata al perseguimento delle finalità di cui al presente comma, è ripartito annualmente in percentuale fra le suddette amministrazioni con decreto del Presidente della Repubblica adottato, entro il 30 novembre di ciascun anno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i Presidenti delle suddette amministrazioni, in modo tale da garantire comunque in via prioritaria la copertura delle spese obbligatorie; a tal fine ciascuna amministrazione trasmette al Ministro entro il 30 settembre di ogni anno le previsioni di fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo nonché le previsioni di entrata realizzabili per lo stesso esercizio. Le risorse che affluiscono sul fondo unico perequativo, sono assegnate, all'inizio di ciascun anno, alle Autorità interessate, nei tempi e con le modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, il fondo di cui al presente comma è alimentato dalle quote degli avanzi di amministrazione, riportati dalle citate amministrazioni nel rendiconto consuntivo per l'anno 2008, non utilizzate con il bilancio di previsione ovvero con il provvedimento di assestamento 2009, e il decreto di ripartizione è adottato entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio..